Art. 1.

      1. Le aree demaniali marittime ricadenti nei comuni di Ardore e Monasterace, in provincia di Reggio Calabria, su cui siano state eseguite in epoca anteriore al 31 dicembre 1983 opere di urbanizzazione da parte di enti o di privati cittadini, o che, pur non essendo edificate, siano comunque in possesso pacifico di privati a decorrere dalla predetta data, sono trasferite al patrimonio disponibile dei comuni medesimi.
      2. L'ufficio delle entrate competente per territorio è autorizzato ad eseguire la cessione a trattativa privata dei beni di cui al comma 1, in deroga alla normativa vigente in materia.